FAQ: Verifiche Periodiche Apparecchi di Sollevamento
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In questa pagina rispondiamo ai dubbi più comuni sui obblighi del DM 11/04/2011 e Art. 71 D.Lgs. 81/08 riguardanti gru, piattaforme aeree (PLE), autogru e altri sistemi di sollevamento soggetti a verifica obbligatoria.
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1. Come faccio a sapere se la mia macchina va verificata?
L'obbligo riguarda le attrezzature elencate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08. In generale, se possiedi gru (fisse o mobili), carrelli semoventi a braccio telescopico o piattaforme di lavoro elevabili (PLE), sei soggetto a verifiche con cadenza annuale o biennale.
Il nostro consiglio: Se hai un dubbio su un macchinario specifico, contattaci indicando marca e modello: controlleremo noi la pertinenza normativa per te.
2. Chi deve richiedere la verifica e a chi rivolgersi?
Il responsabile è sempre il Datore di Lavoro. La procedura si divide in due fasi:
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Prima Verifica Periodica: Va richiesta esclusivamente all'INAIL tramite il portale CIVA.
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Verifiche Successive: Possono essere effettuate, a scelta del cliente, dalle ATS/ASL o da Soggetti Abilitati privati (come il nostro organismo).
3. Cos'è l'indagine ventennale (Indagine Supplementare)?
Se possiedi una PLE, una gru mobile o un'autogru con più di 20 anni di vita, non è sufficiente la normale verifica periodica. La legge impone un'ispezione approfondita eseguita da un ingegnere esperto per individuare eventuali vizi strutturali (fatica del metallo) e stabilire la vita residua della macchina.
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Attenzione: Per le gru a torre, l'indagine strutturale è consigliata o prescritta spesso già dopo i 10 anni a causa del loro utilizzo gravoso.
4. La mia macchina è ferma da mesi. Devo comunque verificarla?
Sì. La scadenza della verifica non si interrompe se l'attrezzatura non viene usata. Anzi, prima di rimettere in servizio una macchina ferma da tempo, l'Art. 71 comma 8 impone un controllo straordinario per garantire che l'inattività non abbia compromesso la sicurezza.
5. Cosa devo preparare per la verifica?
Per evitare esiti negativi o ritardi, assicurati di avere pronti:
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Documentazione:
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Dichiarazione di conformità CE
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Istruzioni per l’uso (Manuale di uso e manutenzione)
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Registro di controllo e controllo trimestrale funi (almeno gli ultimi 3 anni)
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Prima verifica (Libretto ISPESL/INAIL o Scheda tecnica) o in precedenza Libretto ENPI/ISPESL
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Verifiche periodiche successive alla prima
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Eventuale radiocomando (Dichiarazione di conformità CE, Manuale di uso e manutenzione, dichiarazione di corretta installazione)
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Indagine supplementare (per le gru mobili, trasferibili e ponti mobili su carro ad azionamento motorizzato messi in servizio da più di 20 anni)
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Denuncia INAIL/CIVA: Documento di messa in servizio con numero di matricola.
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Supporto Tecnico: Il Datore di Lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale necessario e i carichi per le prove di funzionamento.
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Abilitazioni: Patentini degli operatori (Accordo Stato-Regioni) e attestati addestramento DPI 3° categoria (anticaduta).
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Inoltre, per gru a torre e piattaforme autosollevanti su colonna si dovrà rendere disponibile:
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Dichiarazione di idoneità del basamento/piano di appoggio a firma di tecnico abilitato
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Dichiarazione di montaggio dell’attrezzatura a firma di tecnico qualificato al montaggio
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Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e di protezione contro le scariche atmosferiche o calcolo di autoprotezione
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Verifica periodica ai sensi del DPR 462/01 per cantieri di durata superiore a 2 anni
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6. Cosa succede se vendo la macchina o chiudo l'attività?
Ogni variazione (cessazione, vendita, spostamento in altra provincia) deve essere comunicata all'INAIL attraverso il portale CIVA. È un obbligo del datore di lavoro per mantenere aggiornata la banca dati nazionale.